Parte 1 del corso: piante, raccolta, sicurezza e norme. Tutto è ricavato dai documenti del corso; in fondo a ogni scheda trovi la fonte. Dove le fonti non coincidono c'è un riquadro arancione.
Da dove partire
Se non sai nulla dell'argomento, segui le sezioni nell'ordine. Ogni sezione è corta. Alla fine usa il Ripasso (carte domanda/risposta).
Le 3 idee da tenere in testa
Riconoscimento certo: raccogliere la pianta sbagliata può causare problemi seri, anche mortali.
Luogo pulito: lontano da strade, campi trattati, zone inquinate.
Regole: ci sono specie protette, limiti di quantità e aree dove non si raccoglie.
Fonti: Zuin, Piante alimurgiche del Veneto; Kräuterbroschüre; slide Pagan Griso
I documenti di questa parte
Zuin — Piante alimurgiche del Veneto (21 schede, 24 specie)
Le piante officinali negli Ecomusei del Trentino — Ecomuseo Argentario
Erbe in cucina (Scuola Salern, Alto Adige)
Erboristeria domestica (slide)
Slide Coldiretti, dott. Guido Pagan Griso (parte 1 e 2)
Come leggere le proprietà medicinaliLe proprietà curative riportate nelle schede sono quelle scritte nei documenti (spesso tradizione popolare). Non sono indicazioni terapeutiche. Lo stesso documento trentino avverte: niente fai da te, i rimedi naturali non sono di per sé innocui, la terapia va concordata con il medico.Fonte: Ecomuseo Argentario, p. 27
1 · Concetti base
Che cosa vuol dire "alimurgica", "officinale", "aromatica".
Alimurgia e fitoalimurgia
Fitoalimurgia = uso alimentare delle piante spontanee. Dal greco phytón (pianta) e dal latino alimenta urgentia (alimentazione in caso di necessità).
Il termine "alimurgia" fu coniato nel 1767 dal medico fiorentino Giovanni Targioni-Tozzetti, in un'opera sul modo di rendere meno gravi le carestie.
Nel 1918Oreste Mattirolo pubblica Phytoalimurgia pedemontana: aggiunge il prefisso "fito-" ed elenca più di 230 specie commestibili del Piemonte, divise in 12 capitoli (radici, germogli, insalate, minestre, frittate, fiori, frutti, olio, succedanei di caffè e tè, funghi/alghe/licheni…). Si ispira al Trattato degli alimenti di Galeno.
Oggi raccogliere erbe spontanee è anche tutela della biodiversità e dei saperi locali (nomi dialettali, ricette, usi).
Fonti: Zuin, Introduzione p. 5; Ecomuseo Argentario pp. 30–31
Piante officinali, aromatiche, medicinali
Officinale viene dal latino officina, l'antico laboratorio farmaceutico dove si lavoravano le erbe.
Definizione di legge (D.Lgs 75/2018, art. 1 c. 2): piante medicinali, aromatiche e da profumo, più alghe, funghi macroscopici e licheni destinati agli stessi usi.
Aromatiche: danno odore o sapore; si dividono in piante da essenza (es. angelica, lavanda, tiglio) e da condimento (aglio, alloro, basilico, salvia, timo…).
Medicinali (definizione OMS): specie con sostanze usabili a fini terapeutici o preventivi, o precursori di sintesi farmaceutiche.
Prodotto alimentare erboristico (definizione trentina): a base di piante officinali, senza sostanze di sintesi, ingerito a scopo non nutritivo, senza finalità salutistiche dichiarate.
Forme biologiche (come la pianta supera la stagione cattiva)
Sigla
Nome
Che cosa significa
Esempi
T
Terofita
Annuale: sopravvive solo come seme
Portulaca, Amaranto
—
Bienne
Ciclo in 2 anni; passaggio tra T e H
Raponzolo (H bienne)
H
Emicriptofita
Erbacea pluriennale, gemme vicino alla superficie del terreno
Piantaggine, Silene bianca
G
Geofita
Perenne con organi di riserva sotterranei più profondi
Ortica
P
Fanerofita
Legnosa, gemme ben sopra il suolo
Sambuco (cespitosa), Luppolo (lianosa)
Aggettivi: scaposa (scap) = con fusto fiorifero; rosulata (ros) = foglie a rosetta; lianosa = rampicante; cespitosa = a cespuglio.
Fonte: Zuin, "Forme biologiche" p. 6
Come si spargono i semi (disseminazione)
Barocora — per gravità, il seme cade vicino alla madre.
Anemocora — con il vento (pappo); molte Asteraceae.
Zoocora — con gli animali (uncini, sostanze appiccicose).
Ornitocora — con gli uccelli (es. Sambuco).
Fonte: Zuin, Glossario
Parole del glossario più utili
Termine
Significato
Rosetta
Foglie basali disposte in cerchio (molte erbe si raccolgono a questo stadio)
Capolino
Tanti fiorellini stretti insieme che sembrano un fiore solo (Asteraceae)
Pappo
Ciuffo di peli in cima al frutto, aiuta il vento (il "soffione")
Achenio
Frutto secco che non si apre, con un solo seme
Fittone
Radice principale grossa (carota, raperonzolo)
Rizoma
Fusto sotterraneo orizzontale con gemme
Turione
Germoglio carnoso che esce da un organo sotterraneo (asparago)
Dioica
Fiori maschili e femminili su piante diverse (ortica, luppolo)
Glabro / pubescente / ispido
Senza peli / peli corti morbidi / peli rigidi come setole
Amplessicaule
Foglia senza picciolo che abbraccia il fusto
Pennatosetta / palmata
Foglia divisa come una penna / come le dita di una mano
Nitrofila
Pianta che ama i terreni ricchi di azoto
Misticanza
Insieme di verdure a foglia crude
Infuso / decotto
Erbe lasciate in acqua bollente coperta / erbe fatte bollire in acqua
Fonte: Zuin, Glossario pp. 66–71
Termini sugli effetti (da glossario)
Depurativo: accelera l'eliminazione di sostanze tossiche per via renale
Diuretico: fa urinare di più
Colagogo: favorisce il deflusso della bile dalla cistifellea
Coleretico: stimola il fegato a produrre bile
Emolliente: ricco di mucillagini, ammorbidisce e calma
Astringente: modera le secrezioni, aiuta a cicatrizzare
Bechico: calma la tosse
Espettorante: aiuta a espellere il muco
Diaforetico / sudorifero: fa sudare
Vulnerario / cicatrizzante: aiuta a guarire le ferite
Stomachico: facilita la digestione
Galattogogo: aumenta il latte materno
Fonti: Zuin, Glossario; Erboristeria domestica
3 · Schede piante (Veneto)
Le 24 specie del libro di M. C. Zuin (21 schede) più 11 specie aggiunte con dati da internet (segnate "aggiunta · fonti web", con le fonti in fondo a ogni scheda). Per ognuna: chi è, dove sta, quando e che cosa raccogliere, come si mangia, a cosa fare attenzione. Ogni scheda ha la tavola botanica storica della specie (tocca il disegno per ingrandirlo).
Altre schede illustrate da consultare: Herbarium di Eleonora Matarrese (disegni protetti da copyright, solo da consultare sul sito).
Fonte delle prime 21 schede: M. C. Zuin, Piante alimurgiche del Veneto. Riconoscerle, coltivarle e gustarle, Veneto Agricoltura 2010. Integrazioni indicate tra parentesi.
4 · Piante officinali comuni (uso domestico)
Dalla presentazione "Erboristeria domestica": per ogni pianta la parte usata, le azioni e l'uso. Riportato così com'è scritto.
Pianta
Parte usata
Azioni (secondo la fonte)
Uso
AttenzioneGenziana: pianta protetta, si acquista in erboristeria; si può confondere facilmente con il Veratro, velenoso. Equiseto: si usano i fusti sterili, non quelli fertili.Fonte: Erboristeria domestica
Forme d'uso citate nel corsoTisana, infuso, decotto, tintura, alcolito, alcolaturo, enolito, oleolito, mellito, gemmoderivato, pomata, olio essenziale. I documenti definiscono solo infuso (erbe in acqua bollente, coperte, lasciate riposare), decotto (erbe fatte bollire in acqua) ed estratto (principi attivi estratti con solventi). Le altre forme rimandano a un PDF esterno ("Laboratorio Domestico") che non è tra i documenti.Fonti: Zuin, Glossario; Erboristeria domestica
Principi attivi: le 6 famiglie
Oli essenziali
Evaporano a temperatura ambiente; aroma intenso; si liberano sfregando la pianta. Tipici di Lamiacee e Apiacee.
Sostanze amare
Stimolano l'appetito e i succhi gastrici. Es. assenzio, angelica, achillea, genziana gialla, salvia.
Mucillagini
Con l'acqua si gonfiano, liquido viscoso, emolliente per tosse. Es. malva, piantaggine, semi di lino.
Tannini
Astringenti; gargarismi per gola e gengive. Es. achillea, corteccia di quercia.
Effetti forti sul sistema nervoso, molto tossici (es. aconito). Famiglie: Papaveracee, Solanacee, Ranuncolacee.
Fonte: Erbe in cucina (Salern), "Principi attivi"
5 · Raccolta e conservazione
Regole pratiche di raccolta
Raccogli solo ciò che conosci; nel dubbio non raccogliere.
Niente bordi di strade trafficate, campi appena concimati o trattati, vicino a discariche o acque inquinate, parchi frequentati da cani.
Niente piante malate o ammuffite.
Non raccogliere dopo la pioggia o in giornate umide; meglio al mattino, ma senza rugiada. Ideale dopo 1–2 giorni senza pioggia.
Pulire sul posto; usare cesti o sacchetti di carta, mai sacchetti di plastica né erbe ammucchiate. Annotare il nome.
Non raccogliere specie rare o protette; prendere solo quanto serve.
Strumenti: cesto aperto, cesoia o coltello affilato.
Fonti: Erbe in cucina, "Il raccolto" ed "Erbe spontanee"; Ecomuseo Argentario p. 25 (Reg. CE 852/2004)
Il momento giusto ("tempo balsamico")
Foglie: poco prima della fioritura, sviluppate ma giovani.
Fiori: in piena fioritura, completamente aperti (per le spontanee: all'inizio della fioritura).
Frutti: a piena maturazione.
La legge (DM 2022, art. 4) chiede di raccogliere le officinali spontanee solo nel tempo balsamico o di maturità commerciale.
Fonti: Erbe in cucina, "Il raccolto" ed "Erbe spontanee"; DM 21/1/2022 art. 4
Decalogo di buona raccolta (dalle GACP)
Lasciare sempre piante da riproduzione, oppure raccoglierne il seme e riportarlo nei luoghi d'origine.
Ruotare i punti di raccolta per avere zone di ripopolamento.
Controllare negli anni la presenza delle piante e segnalare morie o riduzioni drastiche.
Tagli netti, salvando le parti basali con gemme di rinnovo.
Non sradicare mai le piante per prenderne le parti aeree (soprattutto perenni e di roccia).
Non raccogliere su versanti troppo ripidi (stabilità).
Raccogliendo radici, ricoprire le buche e sistemare la terra.
Ricordare che raccogliere radici e cortecce distrugge l'individuo.
Ridurre al minimo la raccolta di specie endemiche e in zone sensibili.
Sperimentare la coltivazione delle piante di cui serve molta quantità.
Fonte: slide Pagan Griso parte 1, p. 8
Essiccazione e conservazione
Ambiente arioso e caldo, mai al sole diretto (altera i principi attivi). Mazzetti larghi appesi all'ombra, o su griglie.
In forno al massimo 30 °C con porta socchiusa (uso domestico, fonte Alto Adige).
Barattoli ermetici, meglio scuri, in luogo fresco e asciutto; etichetta con nome e data. Conservare al massimo 1 anno.
Per chi vende in Veneto (PPL): essiccazione max 40 °C (radici e semi fino a 60 °C), umidità residua max 12%, poi −18 °C per almeno 48 ore contro i parassiti. Vedi sezione 11.
Fonti: Erbe in cucina, "Essiccazione e conservazione"; Ecomuseo Argentario p. 22; DGR 965/2025 scheda A4
Coltivarle: il giardino fitoalimurgico
Coltivarle nell'orto è il modo migliore per averle pulite (Zuin).
Semi piccolissimi: profondità di semina circa 0,5–1 cm.
Le spontanee sono "capricciose": germinano dove vogliono loro.
Per le specie con tantissimi semi (papavero, campanula) basta prelevare poche capsule: così si salvaguarda la biodiversità.
Molte (silene, portulaca, barba di cappuccino) ricacciano dopo il taglio: si trattano come insalata da taglio.
Fonte: Zuin pp. 7–9 e schede
Dall'orto: macerato di ortica e decotto di equiseto (per le piante)
Macerato di ortica: ortica prima della fioritura, 1 kg fresca (150–200 g secca) in 10 l d'acqua, 10–20 giorni. Come concime diluire 1:10 alle radici; dopo circa 4 giorni, molto diluito (1:50), contro pidocchi e acari.
Decotto di equiseto (Equisetum arvense): preventivo contro le malattie fungine; piante raccolte in estate (ideale agosto); 1–1,5 kg fresco in 10 l, a bagno 1 giorno poi 30 minuti di cottura; diluire 1:5, ogni 2–3 settimane.
Fonte: Erbe in cucina, "Macerati e decotti naturali"
6 · Sicurezza: tossicità e confusioni
La parte più importante per chi parte da zero.
Regola numero unoRaccogliere la pianta sbagliata può creare seri problemi; alcune specie tossiche sono mortali. Di alcune piante solo certe parti si mangiano, o solo in certi periodi, o solo cotte. All'inizio farsi aiutare da una persona esperta. Lo stadio in cui si raccoglie (rosetta, germoglio) è spesso diverso da quello adulto che si vede nelle illustrazioni.Fonti: Zuin p. 8; Ecomuseo Argentario p. 45
Attenzioni specifiche nelle schede
Pianta
Rischio
Cosa fare
Sambuco nero
Confusione con Sambucus ebulus (frutti tossici)
Ebulo è erbaceo e molto più piccolo; il sambuco nero è arbusto/alberello
Alchechengi
Il calice (lampioncino) è tossico (fisalina e una tossina)
Mangiare solo la bacca ben matura, arancio vivace
Papavero (rosolaccio)
Piccole dosi di alcaloidi nelle foglie crude
Non eccedere col crudo; dopo cottura il problema non c'è
Portulaca
Ossalati alti, calano con l'età
Rametti con più di 16 foglie; crudo con moderazione; la bollitura li abbatte
Amaranto, Farinello
Accumulo di nitrati in terreni molto concimati
Bollire e non consumare l'acqua di cottura
Sambuco (marmellata, succo)
Effetto lassativo
Non eccedere
Genziana
Confusione con il Veratro, velenoso; è anche protetta
Non raccogliere; si compra in erboristeria
Radicchiella, cicoria, tarassaco
Rosette simili tra loro
Secondo Zuin la confusione tra queste non ha conseguenze; con le Crucifere il rischio è basso
Fonti: Zuin, schede; Erboristeria domestica
Piante "con asterisco" nell'elenco ufficiale
Nell'allegato al DM 21/1/2022 le specie tossiche sono segnate con (*): la coltivazione richiede precauzioni per i lavoratori e una comunicazione alla Regione con il contratto di ritiro. Con (**) le specie legate alla normativa sugli stupefacenti (Cannabis, Ephedra, Claviceps purpurea). Alcune (*) che crescono anche da noi:
Aconitum napellus, A. lycoctonum, A. vulparia (aconiti)
Competenza esclusiva Stato: es. politica estera, difesa, moneta
Concorrente: Stato fissa i principi, Regioni il dettaglio
Esclusiva Regioni: es. turismo, agricoltura (nei limiti UE e Costituzione)
L'imprenditore agricolo (art. 2135 Codice civile)
È imprenditore agricolo chi esercita: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Attività essenziali: cura e sviluppo di un ciclo biologico (vegetale o animale) che usa il fondo, il bosco o le acque.
Attività connesse: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività.
Per il D.Lgs 75/2018 coltivare, raccogliere e fare la prima trasformazione delle officinali sono attività agricole.
Fonte: slide Pagan Griso parte 1, pp. 1–2, 6
Sigle che tornano sempre
GACP (Good Agricultural and Collection Practice) = buone pratiche agricole e di raccolta (coltivazione e raccolta)
GMP (Good Manufacturing Practice) = buone pratiche di fabbricazione (lavorazione e trasformazione)
CITES = commercio internazionale di specie minacciate (Reg. CE 338/97)
Reg. CE 852/2004 = igiene degli alimenti, vale anche per la raccolta di prodotti selvatici (produzione primaria)
Reg. CE 834/2007, poi Reg. UE 2018/848 = biologico; la raccolta selvatica è "biologica" se l'area non è stata trattata da almeno 3 anni e non si compromette l'habitat
Fonti: slide Pagan Griso parte 1, pp. 7–8; Ecomuseo Argentario p. 24
8 · D.Lgs 75/2018 e DM 21 gennaio 2022
Il "Testo Unico" nazionale sulle piante officinali e il decreto che lo attua.
D.Lgs 21 maggio 2018, n. 75 — in breve
Art. 1: definizione di piante officinali; la prima trasformazione comprende lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche, oli essenziali da piante fresche in azienda, e ogni attività che stabilizza e conserva il prodotto.
Esclusi: piante soggette alla legge sugli stupefacenti (DPR 309/1990); vendita al consumatore finale e fasi dopo la prima trasformazione (restano alle norme di settore). Le preparazioni estemporanee sfuse per il singolo cliente sono consentite a farmacisti ed erboristi.
Art. 2: l'imprenditore agricolo coltiva, raccoglie e trasforma (prima trasformazione) senza autorizzazione. Se lo scopo è medicinale: rispettare le GACP.
Art. 3: le Regioni disciplinano il prelievo delle officinali spontanee, nel rispetto della biodiversità; un decreto (il DM 2022) disciplina raccolta e prima trasformazione delle spontanee.
Art. 4 Piano di settore · Art. 5 Tavolo tecnico (dura 3 anni) · Art. 6 Registri varietali · Art. 7 Marchi di qualità regionali.
Art. 8 Sanzioni: chi danneggia le piante officinali paga da € 5,16 a € 51,65 (salvo reato).
Art. 10: abroga il R.D. 1793/1931; il R.D. 772/1932 (vecchio elenco di 54 specie) è abrogato dall'entrata in vigore del DM; abroga gran parte della legge 99/1931 (resta il titolo di erborista, secondo la slide del docente).
Fonti: testo D.Lgs 75/2018; slide Pagan Griso parte 1, pp. 4–5
DM 21/1/2022 — Capo I: l'elenco delle piante officinali coltivate
Firmato dai Ministri Agricoltura, Transizione ecologica e Salute; intesa Stato-Regioni 12/1/2022; pubblicato in G.U. il 18 maggio (slide).
L'elenco = l'allegato al decreto + le piante presenti in altri 7 elenchi (integratori DM Salute 10/8/2018, Farmacopea Europea, CosIng cosmetici, novel food, medicinali tradizionali, monografie HMPC/EMA, omeopatia).
Tre classi: senza asterisco (libera coltivazione) · (*) tossiche (segnalazione alla Regione + contratto di ritiro, precauzioni per i lavoratori) · (**) psicotrope (DPR 309/90).
Il titolare deve formare il personale sul riconoscimento delle specie e proteggerlo dalle specie tossiche (GACP EMA 2006, cap. 4).
L'uso alimentare di queste piante resta regolato dalla legislazione alimentare (Reg. CE 178/2002, igiene e sicurezza).
Escluse le specie esotiche invasive (D.Lgs 230/2017). Vietato immettere in natura specie non autoctone.
Fonte: testo DM 21/1/2022 artt. 1–2; slide Pagan Griso parte 1, p. 5
DM 21/1/2022 — Capo II: raccolta delle officinali spontanee
Prelievo = quota massima di popolazione asportabile come pianta intera. Raccolta = asportazione effettiva della pianta o di sue parti. Domesticazione = adattare specie spontanee alla coltivazione.
Esclusi dal decreto: specie protette e raccolta dentro le aree protette (valgono le loro norme). Esentato chi raccoglie per autoconsumo familiare.
Art. 4 regole: serve l'autorizzazione; metodi che non danneggiano l'ecosistema; GACP; solo nel tempo balsamico; lasciare in loco abbastanza organi di propagazione; verificare divieti locali (rischio sanitario, aree verdi di pregio); evitare contaminazioni con specie tossiche; indicare sempre la zona geografica di raccolta lungo la filiera.
Art. 5: entro 18 mesi le Regioni censiscono le specie spontanee tutelate e non tutelate e le eventuali misure di contenimento.
Art. 7 controlli: Carabinieri forestali (CUTFAA), Corpo forestale, guardie venatorie provinciali, polizia locale, guardie giurate volontarie; inoltre ICQRF, ASL.
Fonte: testo DM 21/1/2022 artt. 3–7
Il tesserino (art. 6 DM) — numeri da sapere
Voce
Regola
Chi lo rilascia
Regioni e Province autonome (anche tramite enti sub-regionali)
Validità territoriale
Tutta Italia
Durata
5 anni, personale, non cedibile
Rinnovo
Altri 5 anni con corso di aggiornamento di massimo 20 ore
Età minima
18 anni
Corso
Durata minima 70 ore, con parte pratica di riconoscimento
Frequenza
Almeno il 70% del monte ore + esame finale positivo
Titolo ottenuto
"Raccoglitore di piante officinali spontanee"; iscrizione nell'elenco regionale
Esonero dal corso
Titoli di studio coerenti stabiliti dalla Regione; il colloquio finale resta obbligatorio
Responsabilità
Del titolare dell'autorizzazione, che deve formare sul posto i raccoglitori che coordina
Le 10 materie del corso: norme igienico-sanitarie · botanica e tassonomia, riconoscimento · flora officinale regionale · costituenti e tempo balsamico · specie tossiche e allergeniche · norme su protezione di specie e habitat · specie spontanee tutelate · buone pratiche di raccolta e prima trasformazione · post-raccolta, imballaggio, stoccaggio · criteri di qualità.
Fonte: testo DM 21/1/2022 art. 6
Le fonti non coincidono
Una slide dice che i corsi saranno "non inferiori alle 20 ore". Il testo del DM dice 70 ore minime; le 20 ore sono il massimo del corso di aggiornamento per il rinnovo.
La slide "Aspetti salienti del decreto" numera gli articoli in modo diverso dal testo (es. mette il tesserino all'art. 5 e le norme di raccolta all'art. 6). Nel testo: art. 4 norme di raccolta, art. 5 censimento, art. 6 autorizzazione.
La slide sulle piante psicotrope cita la "convenzione di Vienna del 1961"; il DM cita la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961.
Numero di specie nell'elenco: le slide indicano "circa 1.720", "1.742 specie vegetali e 19 funghi" (allegato DM Salute) e "circa 2.500" (elenco MinSal). Sono conteggi di elenchi diversi.
Per l'esame conviene chiedere al docente quale versione vuole.
9 · Veneto: L.R. 15 novembre 1974, n. 53
"Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi". Testo vigente.
Dove vale (art. 1 e art. 6)
Territori classificati montani, comprensori di bonifica montana o terreni con vincolo idrogeologico. Lì sono protette tutte le specie di muschi, licheni, erbe e arbusti spontanei.
Art. 7 — raccolta vietata
Elenco di 68 voci (specie, generi interi, tutte le orchidee). Più 6 specie vietate allo stato arbustivo. Elenco completo qui sotto.
Art. 7 bis — raccolta ammessa
Per tutte le specie non in art. 7: raccolta per uso familiare e commerciale, in boschi e terreni non coltivati, se il proprietario non ha messo tabelle di riserva.
Art. 7 bis nel dettaglio (inserito nel 2015)
Scopo: offerta di prodotti naturali, turismo gastronomico legato alle tradizioni, integrazione del reddito rurale e montano.
Commerciale: solo imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che garantiscono la tracciabilità e hanno i requisiti fiscali e igienico-sanitari per raccogliere, trasformare e vendere alimenti.
Familiare: specie allo stato fresco il cui uso rientra nelle antiche consuetudini locali.
Nei siti Natura 2000 la raccolta segue misure di conservazione e piani di gestione.
Art. 7 ter (2019): la Giunta regionale individua le specie di consuetudine locale e i limiti quantitativi per uso familiare.
Art. 8 — quantità e divieti
Per persona e al giorno, per le specie non in art. 7: non più di 1 kg di asparagi selvatici, muschi e licheni allo stato fresco, e 6 assi floreali (steli fioriti).
Nessun limite per proprietario e coltivatore diretto su piante coltivate, infestanti dei coltivi e piante sfalciate per il fieno.
Sempre vietati: danneggiare, estirpare o asportare la pianta.
Altri articoli
Art. 9: raccolta di piante protette solo per scopi scientifici e didattici, con autorizzazione (personale) e consenso del proprietario.
Art. 10: vietato commerciare nel territorio regionale piante spontanee o parti di esse.
Art. 11: divieti e limiti non valgono per piante protette coltivate in giardini, stabilimenti o serre; se vendute, serve il certificato di provenienza del produttore.
Art. 16: controlli da organi di pubblica sicurezza, polizia forestale, vigilanza caccia e pesca, polizia locale, agenti giurati di associazioni ambientaliste.
Art. 3–5 (fauna): vietato distruggere nidi di formica rufa; rane e lumache solo in certi periodi e max 1 kg al giorno.
Art. 17 — sanzioni (importi come nel testo)
Violazione
Sanzione
Art. 7 (specie vietate)
da L. 15.000 a L. 90.000
Art. 8 (quantità)
da L. 10.000 a L. 60.000
Art. 10 (commercio)
da L. 25.000 a L. 150.000
Art. 7 bis c. 3 (uso familiare)
da € 100 a € 250
Più la confisca delle specie. Chi ha autorità su chi commette la violazione risponde in solido.
Da chiarire con il docenteIl testo contiene sia l'art. 10 (vietato commerciare piante spontanee) sia l'art. 7 bis (raccolta commerciale ammessa per imprenditori agricoli). I documenti del corso non spiegano come i due articoli si coordinano. Anche gli importi in lire dell'art. 17 sono riportati così nel testo vigente allegato.
Elenco completo art. 7 — specie la cui raccolta è vietata (68 voci)
Osyris alba
Gypsophila papillosa
gen. Dianthus (garofani)
Nymphaea alba
Nuphar lutea
Helleborus niger
Callianthenum kernerarum
Anemone narcissiflora
Anemone sylvestris
Pulsatilla alpina
Pulsatilla montana
Clematis alpina
gen. Aquilegia
gen. Paeonia
gen. Drosera
gen. Saxifraga
Potentilla nitida
Spartium junceum
Geranium argenteum
Haplophyllum patavinum
Dictamnus albus
Pistacia terebinthus
Ilex aquifolium (agrifoglio)
gen. Daphne
gen. Cistus
Trapa natans
Erica arborea
Rhodothamnus chamaecistus
Arbutus unedo (corbezzolo)
Primula spectabilis
Primula auricula
Cortusa matthioli
Phyllyrea latifolia
gen. Gentiana (tutte le genziane)
Trachomitum venetum
Moltkia suffruticosa
Omphalodes verna
Teucrium scorodonia
Teucrium flavum
gen. Digitalis
gen. Pederota
gen. Pedicularis
Campanula erinus
Campanula alpina
Campanula petraea
Campanula cervicaria
Campanula thyrsoides
Campanula morettiana
Campanula raineri
Physoplexis comosa
Leontopodium alpinum (stella alpina)
gen. AchilleaesclusaA. millefolium
Artemisia genipi
Artemisia laxa
Artemisia nitida
Rhaponticum scariosum
Echinops ritro var. australis
Asphodelus fistulosus
gen. Lilium (gigli)
Paradisea liliastrum
Hemerocallis lilio-asphodelus
Iris cengialti
Iris sibirica
Iris graminea
Gladiolus palustris
Gladiolus imbricatus
Typha minima
Orchidaceae: tutte le specie
Vietate allo stato arbustivo: Pinus cembra, gen. Betula, gen. Sorbus, gen. Quercus, gen. Laburnum, Taxus baccata.
Nomi trascritti come nel testo di legge (elenco sostituito con D.P.G.R. n. 1475 del 2/9/1982).
Fonte: testo vigente L.R. Veneto 53/1974; slide Pagan Griso parte 2, pp. 1–2
10 · Aree protette e specie tutelate
Natura 2000: le sigle
SIC = Siti di Importanza Comunitaria → a fine iter diventano ZSC = Zone Speciali di Conservazione.
ZPS = Zone di Protezione Speciale.
Basate su Direttiva Habitat 92/43/CEE (allegati I e II) e Direttiva Uccelli 79/409/CEE.
In Veneto la Carta della Natura (ISPRA) ha rilevato 90 tipi di habitat.
Riferimenti citati: L.R. Veneto 23/1997, DGR 1879/2016 (elenchi specie protette), Legge 157/1992.
Fonte: slide Pagan Griso parte 2, pp. 3–4
Parchi regionali del Veneto
4 parchi regionali: Lessinia, Colli Euganei, Fiume Sile, Delta del Po. Più riserve naturali e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Parco della Lessinia: istituito con L.R. n. 12 del 30/1/1990; regolato dal Piano Ambientale. Quattro zone: riserva naturale orientata, riserva naturale speciale, riserva ad indirizzo didattico, zone agro-silvo-pastorali.
Parco della Lessinia: cosa si può raccogliere
Zone di riserva naturale (art. 10): vietata raccolta, asportazione, danneggiamento della flora spontanea, salvo studio con convenzione.
Norme del Piano, art. 42: vietata la raccolta di flora spontanea, sottobosco, funghi e tartufi. Eccezione: proprietari, usufruttuari, conduttori e familiari nei propri fondi, dimostrando il titolo (atto notorio o autocertificazione).
Zone agro-silvo-pastorali: la legge istitutiva (art. 11) vieta la raccolta della flora spontanea salvo studio; le norme del Piano (art. 50) la consentono secondo le leggi regionali sulla raccolta.
Le fonti non coincidonoSulla stessa slide l'art. 11 della legge del Parco vieta la raccolta nelle zone agro-silvo-pastorali, mentre l'art. 50 delle norme del Piano la consente. Inoltre l'art. 50 cita "legge regionale 15 novembre 1975, n. 53": la legge è del 1974. Da chiarire con il docente.
Piano di gestione di 602 pagine; 1.287 specie vegetali confermate.
Allegato II Direttiva Habitat (serve designare zone di conservazione): Cypripedium calceolus (pianella della Madonna).
Allegato IV (protezione rigorosa): Physoplexis comosa (raponzolo di roccia), Primula spectabilis (primula meravigliosa).
Allegato V (prelievo regolabile con misure di gestione): Galanthus nivalis (bucaneve), Arnica montana, Ruscus aculeatus (pungitopo), Gentiana lutea (genziana maggiore), licheni Cladonia subg. Cladina, Lycopodium.
Altre specie significative citate: Leontopodium alpinum (stella alpina), Gentiana lutea subsp. symphyandra.
Fonte: slide Pagan Griso parte 2, pp. 5–7
Alcune officinali protette in Italia
23 specie officinali sono ritenute minacciate; 314 le specie vegetali minacciate in Italia (slide).
Specie
Nome
Parte
Minaccia
Arctostaphylos uva-ursi
Uva ursina
Foglie
Raccolta eccessiva, distruzione habitat
Dictamnus albus
Dittamo
Sommità
Raccolta eccessiva
Gentiana lutea
Genziana maggiore
Radici
Raccolta eccessiva
Ruscus aculeatus
Pungitopo
Radici
Raccolta eccessiva
Arnica montana
Arnica
Fiori
Distruzione habitat, raccolta eccessiva
Drosera rotundifolia
Drosera
Pianta
Distruzione habitat
Menyanthes trifoliata
Trifoglio fibrino
Pianta, rizoma
Distruzione habitat
Atropa belladonna
Belladonna
Radice
Raccolta eccessiva
Juniperus sp.
Ginepro
Bacche
Specie sensibile
Urginea maritima
Scilla
Bulbo
Specie sensibile
Paeonia sp.
Peonia
Radici
Raccolta eccessiva
Mandragora officinarum
Mandragora
Radice
Distruzione habitat
Fonte: slide Pagan Griso parte 1, p. 7
11 · Vendere: PPL venete, scheda A4
DGR Veneto n. 965 del 26 agosto 2025, allegato A, scheda tecnica A4: vegetali freschi, erbe alimurgiche, essiccati, conserve. La sigla "PPL" non viene sciolta nel documento (comunemente: Piccole Produzioni Locali).
Regole di raccolta per le erbe spontanee (Tabella B)
Raccolta fatta dall'OSA responsabile o sotto la sua supervisione, che deve dimostrare di conoscere le specie.
Solo nella provincia dell'azienda e nelle province confinanti.
Almeno 500 m da centri abitati, strade, zone industriali e artigianali o altre fonti di contaminazione.
Nel tempo balsamico corretto.
Vietati materiali botanici diversi da quelli delle Tabelle A e B (salvo ricette validate da farmacista o erborista) e materiali da altri OSA.
Tabella A elenca le erbe coltivate ammesse; Tabella C 18 miscele per infusi (es. "Infuso del Malgaro", "Infuso Cimbro", "Infuso dell'Alpinista").
Fonte: DGR Veneto 965/2025, allegato A, scheda A4, pp. 18–27Confronto: le regole in Trentino e Alto Adige
Trentino: raccolta regolata dal D.P.P. 26/10/2009 n. 23-25/Leg (L.P. 11/2007). Allegato A specie particolarmente tutelate; Allegato B specie di consuetudine locale con limiti giornalieri per persona allo stato fresco: per lo più ½ kg; asparago di monte 1 kg; amaranto, farinello, buon enrico, radicchio dell'orso, sambuco, tarassaco, ortica 2 kg.
Marchio provinciale TRENTINERBE®; elenco provinciale degli operatori abilitati con corso obbligatorio.
Reg. CE 852/2004: chi usa erbe spontanee in un ristorante deve saperle riconoscere e ne è direttamente responsabile.
Fonte: Ecomuseo Argentario pp. 20–25, 60–63
12 · Le domande del docente
Dalla slide "Dubbi e interrogativi sulla nuova normativa" (dott. Pagan Griso). Risposte come date dal docente.
1. Raccolgo per me o la mia famiglia: serve il permesso?
No, la legge esclude espressamente questo obbligo (vedi DM art. 3 c. 8: esentato l'autoconsumo familiare). Restano però i limiti e i divieti regionali.
2. L'autorizzazione del Veneto vale in tutta Italia?
Sì. Conviene però conoscere le norme locali sulla flora officinale.
3. Raccolgo solo sui miei terreni: serve l'autorizzazione?
Sì, perché la norma parla di flora spontanea in generale, cioè tutta quella che non cresce sui terreni coltivati.
4. Piante selvatiche messe in coltivazione: serve?
No.
5. Terreno di un privato o di un ente pubblico?
Privato: opportuno chiedere almeno il permesso a voce. Ente pubblico: serve una qualche forma scritta.
6. Risiedo in un'area protetta e ho l'autorizzazione: posso raccogliere specie non protette?
No, la normativa non si applica alle aree protette: bisogna rivolgersi all'ente gestore.
7. Per raccogliere e vendere serve partita IVA o essere azienda agricola?
No se il volume d'affari non supera 7.000 € l'anno. Oltre, serve partita IVA come azienda agricola o come raccoglitore di prodotti spontanei.
La soglia di 7.000 € è indicata solo nella slide; non compare nei testi di legge allegati al corso.
Conclusione del docenteIl tesserino consente la raccolta di officinali spontanee in tutta Italia, ma le norme sono tante e spesso discordanti: prima di raccogliere informarsi bene su tutele, vincoli e divieti. Meglio operare in zone conosciute anche dal punto di vista normativo.
Fonte: slide Pagan Griso parte 1, pp. 10–11; parte 2, p. 10
Ripasso
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